Art. 1.

      1. Fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani, gli istituti di riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le case di riposo, previa autorizzazione della regione competente, possono remunerare agli infermieri dipendenti, nonché agli appartenenti alle altre professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza.
      2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 possono essere rese anche quale attività di supporto alla libera professione medica intramuraria e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato ai soli fini fiscali e contributivi, ivi compresi i premi e i contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      3. Sono ammessi a svolgere le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalla stessa amministrazione, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

          b) essere esenti da limitazioni, anche parziali, o da prescrizioni alle mansioni, come certificate dal medico competente;

          c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportano

 

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la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

      4. L'amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 per garantire gli standard assistenziali per l'emergenza-urgenza nei reparti di degenza e per l'attività delle sale operatorie.
      5. Le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, rese a favore dell'amministrazione di appartenenza, e i limiti massimi individuali delle stesse sono determinati, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con i vincoli finanziari di cui al comma 1.